Indennità disoccupazione Requisiti Ridotti

Anche quest'anno il Patronato I.N.A.S. - C.I.S.L. mette a disposizione la propria competenza e professionalità per la compilazione delle domande di disoccupazione con requisiti ridotti, che scadono il 31 marzo 2008.

Urge in questa sede ricordare un attimo di cosa si tratta e quali sono i requisiti richiesti:


A CHI SPETTA :

Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:
>> nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
>> risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

QUANTO SPETTA :

L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.


LA DOMANDA :

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps (su modulo DS21) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Da ricordare che ogni domanda, per essere presa in esame, deve contenere tutte le informazioni e la documentazione ritenute indispensabili e richieste dal modulo stesso, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

Alla domanda devono essere allegati:
>> la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente;
>> la richiesta di detrazioni d'imposta;
>> il mod. anf per chi richiede gli assegni familiari, con esatta indicazione dei dati anagrafici, codici fiscali, redditi per gli anni 2005 e 2006, ed eventuale mod. SS3 se nel nucleo familiare sono compresi degli inabili.

Tutta la modulistica, oltre che essere disponibile negli sportelli dell'INPS e sul sito dell’Istituto " www.inps.it ", è presente anche nei nostri uffici, dove viene effettuata la trasmissione on line !!!


IL PAGAMENTO :

L'indennità può essere riscossa:
>> con assegno circolare;
>> con bonifico bancario o postale;
>> allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).
L'indennità è riconosciuta inoltre quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).


IL RICORSO :

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

>> presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
>> inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
>> presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

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Pensioni di Vecchiaia: nuove finestre dal 2008





Con la legge 247 del 24 dicembre 2007, che ha recepito i contenuti dell’accordo del 23 luglio fra Governo e parti sociali, sono state apportate significative modifiche alla disciplina del diritto alla pensione di Vecchiaia, con l'introduzione di nuove finestre

Le modifiche riguardano sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori autonomi che matureranno i requisiti a partire dal 2008.

Sono invece salvaguardati i diritti dei lavoratori che hanno già maturato i requisiti per la pensione di anzianità al 31 dicembre 2007.



Vi preghiamo di controllare con attenzione la tabella sottostante, e di contattarci prima di rescindere l'eventuale rapporto di lavoro con la vostra azienda.




LAVORATORI DIPENDENTI


>>> DATA MATURAZIONE REQUISITI : 1° TRIMESTRE DELL’ANNO

FINESTRA DI USCITA: 1° LUGLIO DELL’ANNO MEDESIMO



>>> DATA MATURAZIONE REQUISITI : 2° TRIMESTRE DELL’ANNO


FINESTRA DI USCITA: 1° OTTOBRE DELL’ANNO MEDESIMO


>>> DATA MATURAZIONE REQUISITI : 3° TRIMESTRE DELL’ANNO

FINESTRA DI USCITA: 1° GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO


>>> DATA MATURAZIONE REQUISITI : 4° TRIMESTRE DELL’ANNO

FINESTRA DI USCITA: 1° APRILE DELL’ANNO SUCCESSIVO



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LAVORATORI AUTONOMI



>>> DATA MATURAZIONE REQUISITI : 1° TRIMESTRE DELL’ANNO
FINESTRA DI USCITA: 1° OTTOBRE DELL’ANNO MEDESIMO


>>> DATA MATURAZIONE REQUISITI : 2° TRIMESTRE DELL’ANNO
FINESTRA DI USCITA: 1° GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO

>>> DATA MATURAZIONE REQUISITI : 3° TRIMESTRE DELL’ANNO
FINESTRA DI USCITA: 1° APRILE DELL’ANNO SUCCESSIVO

>>> DATA MATURAZIONE REQUISITI : 4° TRIMESTRE DELL’ANNO
FINESTRA DI USCITA:
1° LUGLIO DELL’ANNO SUCCESSIVO





































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