Nuova normativa Disoccupazioni Agricole

Benché la L. 247/07, art.1, cc.55, 56, 57, che ha modificato i trattamenti di disoccupazione agricola, determini gli effetti dal 1° gennaio 2009, la D.C. INPS, alla data attuale, non ha ancora emanato la circolare operativa.

Ritengo comunque opportuno indicare, brevemente in questa sede, le principali novità che dovrebbero essere contenute nella su detta circolare, rilevando che, in considerazione della relativa "portata" della norma, sarà necessario ritornare sull’argomento quando, ovviamente, di dovranno commentare le disposizioni dell’INPS, nonché in presenza di dubbi riguardo ad atteggiamenti eventualmente assunti dallo stesso, o comunque al verificarsi di problematiche.

A) Disoccupazione agricola (ds).

Dal 1° gennaio 2009 (anno di riferimento 2008) l’indennità ordinaria di disoccupazione agricola e i trattamenti di disoccupazione speciale agricola sono unificati in unica provvidenza, denominata disoccupazione agricola (ds).

B) Misura della ds.

E’ erogato un unico importo senza diversificazione per "fasce" (ad es. precedentemente alla riforma: fino a 100gg, da 101gg a 150 gg, da 151gg).
Il numero delle giornate indennizzate è pari a quello delle giornate effettivamente lavorate, o considerate tali, nella capienza massima costituita dal parametro 365 (giornate in un anno). Riguardo agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), sono considerate le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi.

A questo limite annuo di riferimento devono essere sottratte:

-l’attività agricola e quella extra agricola;
-il servizio militare;
-le giornate indennizzate a vario titolo (disoccupazione, CIG, CISOA, malattia, infortunio, maternità e così via).


L’indennità è corrisposta nella misura del 40 per cento della retribuzione per il numero delle giornate in cui è stato effettuato il lavoro.

La durata, quindi, scaturisce da:

- il totale delle giornate lavorate + le giornate agricole da indennizzare + (ad es.) eventuali giornate coperte da indennità.

Per le domande si può utilizzare il modulo SR25, scaricabile gratuitamente dal sito dell' INPS nella sezione modulistica, prestazioni a sostegno del reddito.
A corredo si deve allegare copia del documento di identità, il modello detrazioni fiscali, ed eventualmente indicare i redditi per gli anni 2006 e 2007 utili per chi chiede gli assegni familiari.
A questo proposito si fa presente che molte sedi INPS stanno provvedendo alla liquidazione del solo saldo per l'anno 2008, e non anche dell'acconto per il 1° semestre 2009.
Questo in considerazione del fatto che non tutti i braccianti agricoli riprendono a lavorare l'anno successivo, per cui con le vecchie liquidazioni degli acconti si sono creati degli indebiti non semplici da recuperare.

Si ricorda, come sempre, che il Patronato INAS è a vostra disposizione per la trattazione gratuita della pratica.

Le domande scadono il 31/03/2009

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