La triste verità sull'Amianto

Compatto o friabile ..............
no, non stiamo parlando di pane, o di qualcos'altro di commestibile, ma dell'AMIANTO !!!
Qualcuno lo chiama ancora " eternit ", senza sapere ( o meglio ancora dimenticando ) che con questo termine si identifica un marchio commerciale.
Forse sarebbe opportuno invece chiamare le cose con il proprio nome, e cioè parlare di " coperture in cemento amianto ".

In natura è un materiale molto comune.
La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco, ma la sua ormai accertata nocività per la salute ha portato a vietarne l'uso in molti paesi.
Le polveri di amianto, respirate, provocano infatti l'asbestosi, nonché tumori della pleura, ovvero il mesotelioma pleurico e dei bronchi, ed il carcinoma polmonare.
Una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano.
Non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria non sia pericolosa; teoricamente l'inalazione anche di una sola fibra può causare il mesotelioma ed altre patologie mortali, tuttavia un'esposizione prolungata nel tempo o ad elevate quantità aumenta sensibilmente le probabilità di contrarle.
L'amianto è stato utilizzato fino agli anni ottanta per produrre la miscela cemento-amianto (il cui nome commerciale era eternit) per la coibentazione di edifici, tetti, navi (ad esempio le portaerei classe Clemenceau ), treni; come materiale per l'edilizia (tegole, pavimenti, tubazioni, vernici), nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche), ma anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni. Inoltre, la polvere di amianto è stata largamente utilizzata come coadiuvante nella filtrazione dei vini.

Dal 1992 in nessun paese dell'Unione Europea è più possibile commercializzare o utilizzare l'amianto per produrre beni o manufatti per lo più destinati all'edilizia,.
Ma purtroppo, ancora oggi, a distanza di oltre 15 anni dalla sua messa al bando, l'amianto ( riconosciuto essere cancerogeno ) è presente nelle coperture di molti edifici destinati a civile abitazione, in molte tubazioni di impianti termici come coibentante, in molti pannelli utilizzati come divisori di ambienti interni, nell'aria e sul suolo di pubbliche vie, posto che i ferodi dei sistemi frenanti di molte vecchie automobili e anche dei treni di vecchia concezione tuttora in circolazione erano realizzati anche con fibre di amianto.

Molti studi dimostrano che le coperture in cemento amianto si disgregano e si alterano superficialmente liberando nell'aria fibre di asbesto per effetto delle piogge battenti, del vento, del gelo e disgelo, delle piogge acide, dei muschi e licheni, solo per citare alcuni fenomeni che presiedono all'alterazione superficiale di tali materiali.

A questo punto dobbiamo domandarci: che possiamo fare per difendere e salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica ???

La normativa vigente prevede che laddove è presente amianto, il titolare dell'immobile effettui periodicamente dei controlli e dei monitoraggi analitico - ambientali, per verificare se vi siano ancora le condizioni igienico - sanitarie per poter continuare a vivere sotto il tetto dell'edificio.
Laddove il fenomeno di disfacimento è in atto e si assiste alla liberazione di fibre nell'aria, occorre intervenire con uno dei seguenti sistemi:

>> rimozione della copertura e sostituzione della stessa con un'altra non contenente amianto
>> incapsulamento delle superfici per fisasre le fibre d'amianto alla matrice ( cemento )
>> confinamento delle superfici mediante la realizzazione di appositi controsoffitti.

Chiaramente tutti gli interventi di cui sopra devono essere realizzati ( previa redazione di un apposito piano di lavoro approvato dalla ASL di competenza ) da ditte qualificate iscritte all'Albo Gestori Ambientali, i cui operai e prepositi abbiano conseguito un attestato di frequenza con profitto a specifici corsi di formazione, informazione ed addestramento.

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Amianto: decreto ministeriale attuativo dell’art. 1 commi 20, 21, 22 della L.247/07 : Benefici previdenziali in favore di specifiche categorie di lavoratori che hanno svolto attività lavorativa con esposizione all’amianto.

>> La norma afferma la validità delle certificazioni rilasciate dall’Inail per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’art. 13 comma 7 della L. 257/92 ai lavoratori, dipendenti da aziende interessate dagli Atti di indirizzo del Ministero del Lavoro, che abbiano subito l’esposizione all’amianto durante l’attività lavorativa per periodi anche successivi al 1992 (quando entrava in vigore la L. 257) fino all’avvio dell’azione di bonifica e, in ogni caso, verificatisi al massimo entro il 2 ottobre 2003.
Il decreto, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, definisce espressamente sia i destinatari della norma che le procedure da attivare per ottenere le certificazioni.


Destinatari:
Possono avvalersi della certificazione rilasciata dall’Inail i lavoratori che:

- hanno presentato all’Ente assicuratore la domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005;
- hanno lavorato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro, subendo un’esposizione all’amianto per periodi successivi al 1992 fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, entro il 2 ottobre 2003, nello svolgimento delle mansioni ed all’interno dei reparti indicati negli stessi atti di indirizzo e per i quali tali provvedimenti
riconoscano l’esposizione protratta fino al 1992;
- non siano titolari di trattamento pensionistico da epoca precedente al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della L. 247/07).



Domanda:
I lavoratori interessati devono presentare apposita domanda all’Inail entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Nella richiesta gli stessi devono precisare:

- di aver effettivamente presentato anche la precedente domanda entro il termine decadenziale del 15 giugno 2005;
- di non essere titolari di pensione alla data del 1° gennaio 2008.


Tenendo conto della finalità che il legislatore ha inteso perseguire con l’emanazione della norma contenuta nella L. 247/07 e con il conseguente decreto attuativo - cioè quella di agevolare il pensionamento dei lavoratori occupati nelle aziende individuate dagli Atti di indirizzo che hanno
necessità, per perfezionare il periodo di esposizione ultradecennale, della certificazione anche per i periodi successivi al 1992 - si ritiene che:

- i lavoratori debbano presentare la domanda esclusivamente per ottenere la certificazione di esposizione all’amianto per i periodi successivi al 1992, in quanto è presumibile che siano già in possesso di quella relativa a periodi che si collocano fino a tale data, non sufficienti, però, a raggiungere il requisito di esposizione ultradecennale;
- qualora, tra questi lavoratori ci sia qualcuno che, per i periodi precedenti, non abbia ottenuto dall’Inail la certificazione o ne abbia una negativa – nonostante i relativi Atti di indirizzo abbiano previsto l’esposizione nel reparto e nelle specifiche mansioni fino al 1992 - è necessario presentare la nuova domanda per i periodi successivi al 1992, e, contestualmente,
avviare o proseguire, se è già stato attivato, il contenzioso con l’Ente previdenziale in riferimento ai reali periodi di esposizione;
- la stessa procedura di cui al punto precedente deve essere seguita anche nel caso in cui gli Atti di indirizzo ricomprendano periodi di esposizione protratti, invece, fino a data precedente al 1992: ciò significa che, se ci fosse stata attività con esposizione all’amianto successiva al 1992, i lavoratori devono presentare la nuova domanda per tali periodi e, contestualmente, avviare o proseguire, se è già stato attivato, il contenzioso con l’Ente
previdenziale.

Rimane fermo, infatti, il principio che, soddisfatta la procedura fissata dal decreto – sia nelle modalità che nei termini di decadenza (365 giorni dall’entrata in vigore) – dalla quale non si prescinde, l’azione giudiziaria va in ogni caso espressa in relazione all’effettivo periodo di esposizione, ovviamente fornendo la prova "qualificata" dell’esposizione per tutta la reale durata (indipendentemente dal fatto che frazioni dello stesso siano state già ricompresse negli Atti di indirizzo), salvo quei periodi già riconosciuti con certificazione e non contestati dall’Ente previdenziale.

Documentazione:
Per il rilascio della certificazione, l’Inail, dovrà acquisire:

- la domanda da parte dei lavoratori
- la comunicazione da parte delle Asl competenti circa la data di avvio dell’azione di bonifica o del mancato avvio della stessa
- il curriculum professionale del lavoratore, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti ed i periodi lavorativi svolti dopo il 1992 (se tale documento fosse già in possesso del lavoratore, è opportuno allegarlo alla domanda).


Obblighi del datore di lavoro:

Il datore di lavoro è

tenuto a rilasciare il curriculum lavorativo, ma anche a fornire all’Inail tutte le notizie utili per il rilascio della certificazione.
Per superare eventuali controversie relative al rilascio ed al contenuto del curriculum professionale o per risolvere le situazioni legate ad aziende cessate o fallite, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 3, commi 4 e 5 del D.M. 27 ottobre 2004, che prevedono l’attribuzione della competenza e
l’intervento della direzione provinciale del lavoro.
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Si ricorda che tutte le sedi della CISL e del Patronato INAS sono a disposizione per la presentazione delle richieste di cui alla presente normativa.

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1 commenti:

  1. Anonimo Says:

    il problema Cemento-Amianto non è concluso, le morti per causa di questo material si conteranno ancora per anni. L'articolo e preciso e puntuale sulla normativa, e sulle salvaguardia delle persone che sono state esposte. Complimenti e vediam i prossimi articoli.....continua cosi